Approfondimento del “Decreto Rilancio” sulla Sorveglianza sanitaria
Il nuovo “Decreto Rilancio” introduce misure urgenti per la salute, il sostegno alle politiche sociali, per il lavoro e per l’economia per far fronte all’emergenza data da COVID-19.
All’Art. 83 il Legislatore ha voluto evidenziare la necessità di inserire un focus sull’importanza, nei luoghi di lavoro, del Medico Competente. Per questo motivo, nel periodo di Emergenza Sanitaria COVID-19, estende a tutti i tipi di attività, a prescindere dal rischio lavorativo presente, la necessità della presenza del Medico Competente. Pur richiamando in questo modo una figura importante del D.Lgs. 81/08, lo stesso non avrà il compito di applicare quanto previsto dal D.Lgs. stesso, nello specifico gli artt. 25, 39, 40 e 41, dovrà essere a disposizione del Datore di Lavoro e dei Lavoratori al fine di supportare le scelte organizzative e rendersi disponibile per quei lavoratori che ne dovessero richiedere consulto.
A titolo informativo di seguito riportiamo quanto indicato dall’Art. 83 del D.L. Rilancio:
“per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischi di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. Per quei datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall’emergenza sanitaria COVID-19 – può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro solo per il periodo emergenziale. Viene statuito poi che l’inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.