Linee guida in materia di condotta delle PA per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo, di possesso e di esibizione del Green Pass da parte del personale
Continue readingIndicazioni per la gestione dei contatti positivi al Covid19
Le indicazioni per la gestione dei contatti con persone/lavoratori risultati positivi al Covid19
Continue readingLe misure del nuovo DPCM del 3 novembre 2020
Un vademecum che riassume tutte le misure di contenimento, contro il diffondersi del virus Covid19, emanata dal DPCM firmato il 3 novembre 2020
Continue readingTorniamo a scuola in sicurezza!
Torniamo a scuola in sicurezza!
SCOPRI IL NOSTRO WEBINAR PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Manca poco all’apertura del nuovo anno scolastico, forse uno dei più particolari a causa del difficile periodo che tutti stiamo vivendo. Come è ben risaputo, tutti gli istituti dovranno adottare gli specifici protocolli di sicurezza da normativa e dei comportamenti adeguati per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.
Abbiamo creato e organizzato un nuovo servizio, un CICLO DI WEBINAR dedicato al sostegno dei dirigenti, degli insegnanti e degli ausiliari scolastici, che illustrerà le principali procedure e misure di sicurezza utili alla protezione e prevenzione da contagio.
Gli incontri saranno erogati in aula virtuale attraverso la piattaforma Zoom.
Per ulteriori info contattateci al numero 02/90429802 o scriveteci a info@lomag.it
La corretta conservazione degli alimenti
La corretta conservazione degli alimenti
I prodotti surgelati sono soggetti ad un processo di surgelamento specifico per la loro conservazione. Questi metodi devono essere rispettati anche durante il trasporto degli stessi prodotti, con i mezzi e le tecniche adeguate per preservarne le qualità. È proprio qui che entra in gioco la catena del freddo.
La catena del freddo indica il mantenimento della temperatura dei prodotti surgelati, in questo caso degli alimenti, partendo dalla loro fase di produzione, arrivando al trasporto e finendo al bancone di vendita alimentare. Questi prodotti necessitano di una temperatura costante, poiché, alla rottura della catena del freddo, infatti si potrebbero intaccare le qualità organolettiche e provocare il deterioramento degli stessi alimenti.
Ogni alimento ha una propria temperatura di conservazione. Solitamente i surgelati dovrebbero essere mantenuti a una temperatura di -18 °C. Più specificatamente, la carne dovrebbe essere conservata in ambienti aventi temperatura di 2/6 °C (al massimo 8 °C durante i trasporti brevi), per quanto riguarda la frutta, verdura e le uova la temperatura ideale di conservazione è quella di 4/8 °C.
Contattateci per ulteriori informazioni sul tema della conservazione alimentare e di altre specifiche per i sistemi di HACCP.
Rischio stress – lavoro correlato
Rischio stress – lavoro correlato
Secondo l’Accordo Europeo sullo stress da lavoro correlato del 2004, lo stress è “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale, ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro”*.
Di conseguenza il superamento di una certa soglia di stress può comportare dei disturbi al soggetto interessato.
I FATTORI
I fattori che possono causare stress, i cosiddetti fattori stressogeni, possono essere:
- Eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro
disciplina orario lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra competenze dei lavoratori e requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro;
- Condizioni di lavoro ambientali
sottoposizione a comportamenti illeciti, rumore, vibrazioni calore, sostanze o agenti pericolosi, incertezza sule prospettive di impiego o sui possibili cambiamenti;
- Comunicazione
incertezza in ordine alle prestazioni richieste, incertezza sulle direttive, assenza di leadership, leadership troppo forte;
- Fattori soggettivi
tensione emotiva e sociale, sensazioni di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza o eccesso di attenzione nei propri confronti.
I DANNI
I danni che può causare lo stress possono essere a livello:
- Comportamentale: irrequietezza, insicurezza, isolamento, difficoltà relazionali, aumento degli errori e degli infortuni, abuso di alcol, uso di stupefacenti, uso di sostanze dopanti.
- Livello psicologico: nervosismo, irritabilità, difficoltà di concentrazione, ansia, stati depressivi, cattivo umore, pessimismo.
- Livello somatico: cefalea, stanchezza, disturbi del sonno, disturbi respiratori, disturbi gastrointestinali, disturbi dermatologici, disturbi cardiocircolatori.
Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.
*Accordo europeo dell´8 ottobre 2004 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004)
I risultati della nostra indagine sociale
I risultati della nostra indagine sociale
Per la Festa dei Lavoratori abbiamo presentato un’indagine sociale, durata fino al 21 maggio, con lo scopo di capire il livello di sensibilità dei partecipanti nei confronti della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL).
Hanno dato il loro contributo 60 lavoratori italiani, i quali sono stati sottoposti a differenti tipi di domande sulla loro conoscenza della normativa per la SSL, sulla loro percezione ed esposizione ai rischi professionali e, infine, sulle loro condizioni psicofisiche durante l’attività lavorativa.
I risultati ottenuti sono stati analizzati e pubblicati sul nostro sito.
Analizzando i dati ottenuti dal sondaggio, abbiamo riscontrato due problematiche comuni tra i lavoratori/partecipanti:
- La maggior parte di loro afferma che la propria azienda non li informa sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
- Le poche informazioni fornite dall’azienda non sono ritenute sufficientemente adeguate.
L’art. 36 del D. Lgs. 81/08 afferma che il Datore di Lavoro è l’incaricato a provvedere alla formazione e informazione adeguata di ciascun lavoratore. Questo, è tenuto a comunicare i rischi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa e alla mansione svolta dal dipendente. Inoltre, il DL deve provvedere a un’adeguata informazione sulle attività e misure di protezione e prevenzione aziendali.
Un’ottima soluzione per accrescere la percezione e la conoscenza dei rischi sul luogo di lavoro rimane la formazione per la SSL a tutti i lavoratori. Secondo l’art.37 del D. Lgs. 81/08, difatti il Datore di Lavoro, “deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza in azienda, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, protezione, prevenzione…”.
Ordinanza di Regione Lombardia del 14 luglio 2020
Ordinanza di Regione Lombardia del 14 luglio 2020
E’ stata firmata un’Ordinanza di Regione Lombardia n.580, entrata in vigore il 14 luglio, avrà validità fino al 31 luglio..
Il rapporto tra il Datore di lavoro e RSPP
Il rapporto tra il Datore di lavoro e RSPP

(Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 N. 2814).
Il ruolo del Medico competente nel rientro dopo la malattia del lavoratore
Il ruolo del Medico competente nel rientro dopo la malattia del lavoratore
Normalmente la visita medica da parte del medico competente aziendale per accertamento dello stato di salute di un lavoratore malato parte dopo 60 giorni continuativi di malattia, in modo da poter accertare lo stato di salute del dipendente e la compatibilità con la mansione svolta. Dopo meno di 60 giorni di malattia invece, basta richiedere una richiesta scritta di visita medica al medico competente come descritto da art. 41 comma 2 c) del D.Lgs. 81/08.
Il lavoratore positivo ricoverato in ospedale, quando viene dimesso riceve indicazioni dall’ospedale di mantenere la quarantena e di non rientrare al lavoro fino a quando il controllo del tampone non risulti negativo. Il lavoro considerato contatto stretto che termina il periodo di isolamento domiciliare senza sintomi può essere riammesso al lavoro senza ulteriori controlli.
Il soggetto che ha manifestato sintomi, ma che non ha effettuato il primo tampone per impossibilità a recarsi in ospedale per condizioni cliniche o altra motivazione, effettua comunque un tampone di controllo prima del rientro, le procedure successive si basano sugli esiti del controllo.
Esito positivo:
- prosegue la quarantena
- ripete il tampone ogni 7 giorni finché non risulterà negativo (conferma di due tamponi negativi a distanza di 24h)
Esito negativo:
- ripete il tampone dopo 24 ore
- se confermato il tampone negativo può rientrare in servizio
L’autorizzazione al rientro viene fornita nel caso specifico dal medico competente utilizzando apposita modulistica rilasciata al dipendente.
Fonte: Fondazione Irccs <<Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano>> – <>
Fonte: Ambiente&Sicurezza n.06 giugno 2020 pg. 40-41